L’articolazione delle sanzioni previste deve essere intesa nel senso di un graduale declassamento del regime di ricovero nel caso di inappropriatezza di una o più giornate di ricovero:
- ricovero ordinario a tariffa piena (2 notti: quinta colonna dell’Allegato 1 al D.A. 923/13 - Tariffario DRG)
- ricovero ordinario a tariffa di 0-1 giorno (meno di 2 notti: settima colonna dell’Allegato 1 al D.A. 923/13 - Tariffario DRG o sesta colonna dell’Allegato 1 al D.A. 923/13 - Tariffario DRG nel caso di tariffa per ricovero diurno non prevista)
- singola giornata di ricovero diurno (settima colonna dell’Allegato 1 al D.A. 923/13 - Tariffario DRG).
Quindi l’applicazione delle sanzioni deve essere così intesa:
1. Nel caso di solo 1 o 2 giornate appropriate per ricovero ordinario (0-1 notte)
- riconoscimento della tariffa ordinaria per ricoveri di 0-1 giorno
2. Nel caso di nessuna giornata appropriata come ricovero ordinario ma con almeno una giornata appropriata come ricovero diurno
- riconoscimento della tariffa per ricoveri diurni valida comunque per un solo accesso (in questo caso la tariffa riconosciuta è equivalente a quella del caso precedente)
3. Nel caso di nessuna giornata appropriata neanche come ricovero diurno
- riconoscimento della tariffa per ricoveri diurni valida comunque per un solo accesso decurtata del 70%
Si ribadisce che il riconoscimento della tariffa piena o decurtata del regime diurno si applica considerando esclusivamente un solo accesso per il nuovo regime rideterminato. Considerare più di un accesso, anche se appropriato, e quindi sommarne le valutazioni economiche, equivarrebbe ad un annullamento dell’effetto deterrente della sanzione.